A seguito delle nuove disposizioni della legge regionale approvate L.R. 2/2024 ed entrate in vigore venerdì 15 marzo 2024, per i cittadini extraUE -salvo qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale – sia la procedura di emergenza abitativa che la scelta dell’alloggio sono condizionati allo svolgimento di una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo.
Cosa cambia con l’entrata in vigore della nuova legge?
L’infografica della Regione Piemonte illustra le principali novità:
In particolare, la norma cita la L. R. 3/2010 art. 3 comma 1a e successive modifiche introdotte dall’art. 2 L.R. 2/2024 dove si fa riferimento ai requisiti di ammissibilità: “essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all’Unione europea”, specificando che “il cittadino di uno Stato non aderente all’Unione europea è ammesso se regolarmente soggiornante in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione e svolge una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ai sensi dell’ articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), o è titolare di protezione internazionale di cui all’ articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta)“.
- QUI la normativa case popolari sul sito della Regione Piemonte.
La Commissione Emergenza Abitativa recepisce le modifiche della normativa per quanto riguarda le nuove disposizioni in materia di assegnatari extraUe, disposizioni che dovranno essere applicate a tutte le fattispecie di emergenza abitativa (sfratti/casi sociali). Come previsto dalla norma tutti i requisiti devono essere presenti durante tutto l’iter dalla segnalazione alla assegnazione, pertanto alle segnalazioni come casi sociali si dovranno allegare oltre alla documentazione già adottata:
- nuovo “modulo per l’autodichiarazione dei requisiti” (in sostituzione della precedente “dichiarazione sostitutiva di certificazione”)
- documentazione attestante regolare attività di lavoro della persona segnalata, ovvero ULTIMA BUSTA PAGA (SE LAVORATORI DIPENDENTI) o TITOLARITA’ della P.I. della persona segnalata (DA DIMOSTRARE CON SEMPLICE VISURA DELLA BANCA DATI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE). Sarà, quindi, opportuno verificare che la P.I. non venga chiusa durante tutto l’iter al fine di non pregiudicare l’assegnazione
- Se la persona è titolare di partita IVA (eventuale bilancino redditi percepiti): sarà necessario descrivere nella relazione sociale l’azione di accompagnamento finalizzata alla regolarizzazione della eventuali debiti pendenti con l’Agenzia della entrate
- è possibile che, oltre a pregresse morosità con ATC, si debba inoltre verificare l’eventuale occupazione abusiva nei 10 anni precedenti alla richiesta di nuova assegnazione (in merito si faranno approfondimenti con ERP)
La medesima documentazione attestante regolare attività di lavoro o titolarità di P.I. della persona assegnataria dovrà essere prodotta anche in fase di assegnazione e stipula contratto.
Coloro che sono in graduatoria come emergenza abitativa, sfratti e/o casi sociali, senza documentazione attestante regolare attività di lavoro o titolarità di P.I. non potranno avere assegnazione neanche se in posizione utile: occorre, quindi, preventivamente conoscere questa condizione, diversamente le pratiche rimarranno in sospeso.
L’ERP sta procedendo con un serrato confronto con la Regione Piemonte per avere informazioni di maggior chiarezza sulla sua applicazione e interpretazione; in particolare, ci sarà una formale richiesta agli uffici regionali di fornire delucidazioni nel merito (ad es. equiparare ai lavoratori pensionati/inabili al lavoro/fruitori di provvidenze economiche di natura previdenziale ecc. sempre per quanto riguarda i cittadini ExtraUe).
Ulteriori aggiornamenti e chiarimenti verranno diramati in seguito.